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Statuto - Articoli 10-19 20.10.2009 PDF Stampa
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Statuto
Articoli 10-19
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ARTICOLO 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, da almeno due decimi dei soci.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione e presso le sedi territoriali, secondarie od operative, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, su tale bollettino, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o telefax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, che non ricoprano cariche associative, attraverso delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri cinque soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota in forma palese, normalmente per alzata di mano.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le sole deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio dura in carica per un esercizio sociale e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, o fino ad Assemblea ordinaria che, anche in assenza di giusta causa, delibera sulla sostituzione dello stesso. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento per qualsiasi causa.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
d) deliberare sull'esclusione dei soci;
e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o telefax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente costituito.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, normalmente per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere decisioni d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 13 - Revisori
La gestione dell'Associazione é controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri scelti fra gli associati, eletti dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

ARTICOLO 14 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 15 - Disposizioni generali e finali
L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 18 - Controversie
La risoluzione di qualsiasi controversia tra Soci e tra questi e l'Associazione deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, competente in virtù della sede legale dell'Associazione.
L'Arbitro, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina dell'Arbitro da parte del Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e per l'esecuzione, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte dell'Arbitro.

ARTICOLO 19 - Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



 
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