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Statuto 20.10.2009 PDF Stampa
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Statuto
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STATUTO dell'Associazione "LECTORIUM ROSICRUCIANUM"

ARTICOLO 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "LECTORIUM ROSICRUCIANUM".
L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Dovadola (Forlì - Cesena) in via Montepaolo n. 29.

ARTICOLO 3 - Scopo
L'Associazione ha finalità di promozione sociale.
Essa opera nel campo culturale ed umanitario, è apartitica ed apolitica, ed ha per oggetto la professione e la diffusione della religione universale originale sulla base del cristianesimo vivente, proponendosi l'unione dell'umanità alla chiesa universale dell'origine. A tali fini l'Associazione intende operare, svolgendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- celebrazione di servizi religiosi;
- tenuta di conferenze, corsi e seminari, anche residenziali; - nell'ambito delle attività culturali, somministrazione di alimenti e bevande e fornitura di alloggio agli associati ed ai partecipanti;
- redazione di testi relativi alle attività culturali esercitate;
- pubblicazione di libri e riviste anche mediante la fondazione e la gestione di una casa editrice.
Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà creare e gestire luoghi di aggregazione, centri culturali polivalenti, circoli ricreativi con annessi spacci interni e simili.
L'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquisire, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle attività dell'Associazione, escluso comunque l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria e/o di sollecitazione al pubblico risparmio e, più in generale, delle attività riservate tassativamente per legge. Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità della Associazione.
L'Associazione potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale.
Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

ARTICOLO 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
a) gestire circoli privati nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai Soci;
b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte;
c) erogare borse di studio per studi e ricerche nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
d) intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. E' fatto espresso divieto di distribuire utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione, sia all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 5 - Durata
La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2020, e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 6 - Soci
Possono essere Soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità dell'Associazione.
Sono Soci coloro che accettano le disposizioni contenute nello statuto ed in eventuali regolamenti dell'Associazione, contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo e che partecipano alle attività proposte dall'Associazione.
La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.
L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'Assemblea dei Soci, che delibera in proposito. L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.
È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.
I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche per il tramite del responsabile provinciale di cui all'articolo 8-bis.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che con il proprio comportamento sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione e che sia in ritardo di oltre sei mesi con il versamento della quota associativa.
Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.
Le quote versate da Soci receduti, deceduti od esclusi non saranno rimborsate.

ARTICOLO 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e dalle partecipazioni sociali di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali avanzi di esercizio, che dovranno comunque essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto;
c) da erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati a patrimonio o così destinati da deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ARTICOLO 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.
Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente.
Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stessi - per l'espletamento di particolari incarichi.

ARTICOLO 9 - Articolazione territoriale
L'Associazione svolge la propria attività su base provinciale. Il Consiglio Direttivo può nominare dei "Responsabili Provinciali", stabilendone la durata in carica, che svolgono una funzione organizzativa e di segreteria, secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo stesso. In particolare, essi si occupano di raccogliere e vagliare le domande di iscrizione a livello provinciale e di trasmetterle al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in proposito secondo il disposto dell'articolo 6 del presente statuto.



 
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